Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 30/09/2003 n. 269

4. All’articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole “ai rivenditori autorizzati e“ sono inserite le seguenti: “il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il“

b) al comma 7, dopo le parole “decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;“ sono inserite le seguenti: “i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l’elencazione dell’identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;“.

5. L’articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: “Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.“.

6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall’Agenzia del demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall’Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. Nell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L’assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell’assemblea sono trasmesse alla Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All’assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l’articolo 46, commi 2 e 3.“.

8. Nell’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.

9. L’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente: “Art. 7. - (Regime tributario dei partecipanti) –

1. Sui proventi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d’acconto nei confronti di

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera

d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239“.

10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2004.

11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

13. All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Capo III DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Articolo 42 - Disposizioni in materia di invalidità civile

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni provinciali dei Servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell’economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall’Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l’INPS e con l’INAIL, senza oneri ag- giuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura civile.

2. Il Ministero dell’economia e delle Finanze d’intesa con la Scuola superiore dell’economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro – nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all’atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono definiti annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell’anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’INPS, il Ministero dell’economia e delle finanze-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e l’Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell’handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l’invalidità".

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, già Commissione medica superiore e di invalidità civile, è nominato tra i componenti della Commissione stessa.

 

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